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CIRCOLARI » Anno 2010 » Circolare 17/2009
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OGGETTO: Rimborso delle imposte dirette a seguito della deducibilità IRAP 10%
Per fugare le possibili censure sulla costituzionalità dell'IRAP, con il decreto n. 185/2008 cd. "decreto anticrisi" è stata introdotta a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive, dalle imposte sui redditi (IRPEF e IRES).
La deduzione, teoricamente riferita a quella quota di IRAP che colpisce il costo del lavoro e gli interessi passivi, è determinata in misura forfetaria pari al 10 per cento dell'IRAP versata.
E' necessario, quindi, che nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, i predetti oneri per il personale e per interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile dell'IRAP.
Poiché questa nuova deduzione dal reddito può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008 (articolo 6, comma 2 e 3, del decreto legge 29/11/2008, n. 185), il contribuente può rideterminare i redditi dei periodi interessati, considerando la parziale deducibilità dell'IRAP prima non ammessa e chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate.
[... continua]
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